Statuto “ARCI Noerus aps”
Definizioni e Finalità
Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali
È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, “ARCI Noerus aps” (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Como (CO), via Lissi 6. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Condividendone le finalità, aderisce all’associazione e rete associativa nazionale “ARCI aps”, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale. |
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Articolo 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell’intera comunità.
Sono finalità dell’associazione:
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Articolo 3 - Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi
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Articolo 4 – Volontariato
L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell’Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente. Laddove necessario o obbligatorio per legge, l’associazione adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato. |
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I/le Soci/e Articolo 5 – Ammissione dei soci
Il numero dei/lle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Agli/lle aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
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Articolo 6 – Procedimento di ammissione
E’ compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, l’accettazione sarà troverà riscontro nel verbale del consiglio direttivo e la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI NOERUS APS al/alla nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l’interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. |
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Articolo 7 – Diritti dei soci
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Gli/le soci/e hanno diritto a:
Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. |
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Articolo 8 – Doveri dei soci
Il/la socio/a è tenuto/a a:
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.
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Articolo 9 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio/a si perde per:
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Articolo 10 – Azioni disciplinari
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/della socio/a, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
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Articolo 11 – Trasparenza
Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva. |
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Patrimonio Sociale e rendicontazione
Articolo 12 – Patrimonio
Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative Esso è costituito da:
Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
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Articolo 13 – Fonti di finanziamento
Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:
ogni altra entrata diversa non sopra specificata. |
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Articolo 14 – Termini di approvazione del bilancio
L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. La previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione. |
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Articolo 15 – Bilancio sociale
Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell’Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall’assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.
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Organismi dell’Associazione
Articolo 16 – Organismi
Sono organismi di direzione dell’Associazione:
Tutte le cariche elettive sono gratuite. È organismo di garanzia e controllo:
Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di comunicazione elettronica, ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.
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Articolo 17 – Partecipazione
Partecipano con diritto di voto all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Le riunioni dell’Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data il luogo e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale oppure: e/o da inviare ai/lle soci/e tramite posta elettronica oppure posta ordinaria oppure piattaforma cloud associativa almeno quindici giorni prima. |
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Articolo 18 – Assemblea straordinaria
L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l’organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto dei/delle soci/e aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. |
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Articolo 19 – Convocazione dell’assemblea
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/delle soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/delle presenti.
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Articolo 20 – Modifiche statutarie
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/delle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/delle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/delle partecipanti. Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/delle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti. Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.
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Articolo 21 – Svolgimento dell’assemblea
L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione o da un/una socio/a eletto/a dall’Assemblea stessa. Il/la Presidente dell’Assemblea propone un/una segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/delle soci/e presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario, che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca digitale sociale e restano agli atti a disposizione dei/delle soci/e per la consultazione.
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Articolo 22 – Competenze dell’assemblea
L’Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7: a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali; b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini; c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale; e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico; f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; g) delibera sulle modificazioni dello statuto; h) delibera sull’assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari; i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale, m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza. |
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Articolo 23 – Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). |
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Articolo 24 – Commissioni di lavoro e incarichi
Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4. |
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Articolo 25 – Cariche sociali
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: - il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile; - il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni; - il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente. - il/la Tesoriere/a: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all’interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all’articolo 28 dello statuto. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
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Articolo 26 – Competenze del Consiglio Direttivo
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
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Articolo 27 Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e, o su convocazione del/della Presidente. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/delle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti . Il voto è personale e non sono ammesse deleghe. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/una solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo. |
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Articolo 28 – Decadenza e dimissioni dei consiglieri
I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza. È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all’interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all’interno della successiva riunione del Consiglio. Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo dei non eletti all’ultima elezione del Consiglio Direttivo ; diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare il/i componente/i del Consiglio decaduto/i; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall’incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.
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Articolo 29 – Organo di controllo
I) L’organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l’Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione. L’organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l’unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all’art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma II. II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità. III) L’organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il successivo art. 30, lett. a). IV) L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo. V) I/le componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell’organo di controllo ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.
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Articolo 30 – Revisione legale
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:
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Norme di Scioglimento
Articolo 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo. |
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Disposizioni Finali Articolo 32 – Rinvii
Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di “ARCI aps”, del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.
Como, 02/11/2022
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Il/la Segretario/a |
Il/la Presidente |
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Statuto “ARCI Noerus aps”
Definizioni e Finalità
Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali
È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, “ARCI Noerus aps” (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Como (CO), via Lissi 6. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Condividendone le finalità, aderisce all’associazione e rete associativa nazionale “ARCI aps”, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale. |
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Articolo 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell’intera comunità.
Sono finalità dell’associazione:
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Articolo 3 - Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi
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Articolo 4 – Volontariato
L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell’Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente. Laddove necessario o obbligatorio per legge, l’associazione adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato. |
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I/le Soci/e Articolo 5 – Ammissione dei soci
Il numero dei/lle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Agli/lle aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
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Articolo 6 – Procedimento di ammissione
E’ compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, l’accettazione sarà troverà riscontro nel verbale del consiglio direttivo e la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI NOERUS APS al/alla nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l’interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. |
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Articolo 7 – Diritti dei soci
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Gli/le soci/e hanno diritto a:
Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. |
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Articolo 8 – Doveri dei soci
Il/la socio/a è tenuto/a a:
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.
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Articolo 9 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio/a si perde per:
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Articolo 10 – Azioni disciplinari
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/della socio/a, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
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Articolo 11 – Trasparenza
Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva. |
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Patrimonio Sociale e rendicontazione
Articolo 12 – Patrimonio
Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative Esso è costituito da:
Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
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Articolo 13 – Fonti di finanziamento
Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:
ogni altra entrata diversa non sopra specificata. |
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Articolo 14 – Termini di approvazione del bilancio
L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. La previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione. |
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Articolo 15 – Bilancio sociale
Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell’Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall’assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.
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Organismi dell’Associazione
Articolo 16 – Organismi
Sono organismi di direzione dell’Associazione:
Tutte le cariche elettive sono gratuite. È organismo di garanzia e controllo:
Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di comunicazione elettronica, ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.
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Articolo 17 – Partecipazione
Partecipano con diritto di voto all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Le riunioni dell’Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data il luogo e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale oppure: e/o da inviare ai/lle soci/e tramite posta elettronica oppure posta ordinaria oppure piattaforma cloud associativa almeno quindici giorni prima. |
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Articolo 18 – Assemblea straordinaria
L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l’organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto dei/delle soci/e aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. |
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Articolo 19 – Convocazione dell’assemblea
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/delle soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/delle presenti.
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Articolo 20 – Modifiche statutarie
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/delle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/delle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/delle partecipanti. Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/delle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti. Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.
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Articolo 21 – Svolgimento dell’assemblea
L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione o da un/una socio/a eletto/a dall’Assemblea stessa. Il/la Presidente dell’Assemblea propone un/una segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/delle soci/e presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario, che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca digitale sociale e restano agli atti a disposizione dei/delle soci/e per la consultazione.
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Articolo 22 – Competenze dell’assemblea
L’Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7: a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali; b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini; c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale; e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico; f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; g) delibera sulle modificazioni dello statuto; h) delibera sull’assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari; i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale, m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza. |
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Articolo 23 – Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). |
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Articolo 24 – Commissioni di lavoro e incarichi
Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4. |
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Articolo 25 – Cariche sociali
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: - il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile; - il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni; - il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente. - il/la Tesoriere/a: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all’interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all’articolo 28 dello statuto. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
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Articolo 26 – Competenze del Consiglio Direttivo
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
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Articolo 27 Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e, o su convocazione del/della Presidente. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/delle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti . Il voto è personale e non sono ammesse deleghe. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/una solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo. |
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Articolo 28 – Decadenza e dimissioni dei consiglieri
I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza. È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all’interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all’interno della successiva riunione del Consiglio. Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo dei non eletti all’ultima elezione del Consiglio Direttivo ; diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare il/i componente/i del Consiglio decaduto/i; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall’incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.
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Articolo 29 – Organo di controllo
I) L’organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l’Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione. L’organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l’unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all’art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma II. II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità. III) L’organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il successivo art. 30, lett. a). IV) L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo. V) I/le componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell’organo di controllo ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.
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Articolo 30 – Revisione legale
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:
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Norme di Scioglimento
Articolo 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo. |
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Disposizioni Finali Articolo 32 – Rinvii
Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di “ARCI aps”, del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.
Como, 02/11/2022
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