I NUOVI OBBLIGHI UE

Digital Services Act e riforma del panorama digitale: la stretta sulle big tech

Dal 25 agosto il Digital Services Act è pienamente operativo per le piattaforme e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Un provvedimento che prevede nuovi obblighi per i colossi del web e il cui obiettivo è la lotta alla disinformazione e la tutela degli utenti. Ecco i punti cardine

Pubblicato il 28 Ago 2023

Anna Cataleta

Senior Partner P4I – Partners4Innovation

Aurelia Losavio

Legal Consultant P4I - Partners4Innovation

Digital Services Act in vigore

Il Digital Services Act (DSA) è pienamente operativo e, a partire dal 25 agosto 2023, le piattaforme online e i motori di ricerca di dimensioni molto grandi dovranno adeguarsi alle disposizioni del Regolamento UE 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali.

Dal prossimo 17 febbraio 2024, poi, il Digital Services Act sarà pienamente applicabile anche per tutte le altre piattaforme a cui esso si rivolge.

Un passaggio importante che obbliga Google, Meta e le altre big tech a conformarsi alle nuove regole che portano i valori europei nel mondo digitale, come ha sottolineato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su X (l’ex Twitter): We’re bringing our European values into the digital world. With strict rules on transparency and accountability, our Digital Services Act aims to protect our children, societies and democracies. As of today, very large online platforms must apply the new law”.

Digital Services Act: le regole UE per le piattaforme online

Il DSA è entrato in vigore il 16 novembre del 2022 e stabilisce il principio secondo cui ciò che è illegale offline deve esserlo anche online.

Il Regolamento disciplina la pubblicazione dei contenuti digitali tramite la definizione di chiari e proporzionati profili di responsabilità per i prestatori di servizi intermediari.

L’obiettivo è quello di garantire uno spazio online più sicuro, trasparente e prevedibile per gli utenti e le imprese che operano nel mondo virtuale e, al tempo stesso, per affrontare i fenomeni negativi dell’evoluzione digitale come disinformazione, hate speech, commercio di beni/prodotti illegali sul web, condivisione non consensuale di materiale sessuale, cyberstalking, prestazione di servizi in violazione della normativa sulla tutela dei consumatori, utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d’autore.

Non a caso, ai sensi dell’art. 2, il DSA si applica ai prestatori di servizi intermediari, i quali offrono tali servizi a destinatari stabiliti/residenti in Unione europea indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi, e che sono:

  1. prestatori di servizi di intermediazione che offrono infrastrutture di rete come provider di accesso a Internet (es. Telecom, Vodafone, Infostrada, Fastweb, Eolo), centri di registrazione di nomi a dominio;
  2. fornitori di servizi cloud (es. Google Cloud, Amazon Web Service), di web hosting (es. WordPress) e di video hosting (es. YouTube, Vimeo);
  3. piattaforme online che riuniscono venditori e consumatori come marketplace online (es. Amazon), app store (es. Google Play Store); social media (es. TikTok);
  4. piattaforme online di dimensioni molto grandi (Very Large Online Platforms, VLOPs) o motori di ricerca di dimensioni molto grandi (Very Large Search Engines, VLOSEs) cioè piattaforme con più del 10% dei destinatari dei servizi stabiliti/ubicati in Ue (circa 45 milioni di consumatori in Ue).

Digital Services Act: la stretta sulle big tech

Con il passare dei mesi, il Digital Services Act è stato protagonista di importanti novità: l’ultima risalente proprio allo scorso venerdì 25 agosto, il giorno in cui è scaduto il termine imposto alle piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOPs, Very Large Online Platforms) e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSEs, Very Large Online Search Engines) per adeguarsi ai dettami del Regolamento.

Tale termine è iniziato a decorrere dal 25 aprile scorso, giorno in cui la Commissione europea ha designato come Very Large Online Platforms le società Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando e come Very Large Online Search Engines le società Bing e Google Search.

Una caratteristica del Digital Services Act è che tale Regolamento introduce degli obblighi differenziati per i prestatori di servizi intermediari. Detti obblighi sono infatti proporzionati in base all’impatto che uno specifico intermediario ha sul mercato e in virtù del numero di utenti che usufruiscono dei suoi servizi.

In particolare, le società designate come VLOPs e VLOSEs contano un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell’Unione pari o superiore a 45 milioni di utenti (corrispondente a più del 10% della popolazione UE).

Pertanto, le piattaforme online e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sono assoggettati a maggiori oneri rispetto alle piattaforme e ai motori di ricerca online di dimensioni medio-piccole.

Di seguito sono sintetizzati gli obblighi per VLOPs e VLOSEs designati:

  1. analizzare e valutare gli eventuali rischi sistemici in Ue derivanti dalla progettazione e dal funzionamento dei loro servizi e dei relativi sistemi (es. sistemi algoritmici) o dall’uso dei loro servizi (art. 34 DSA);
  2. mettere in atto misure efficaci, proporzionate e ragionevoli per attenuare i rischi individuati a norma dell’art. 34 e prestando particolare attenzione agli effetti di tali misure sui diritti fondamentali (art. 35 DSA);
  3. effettuare specifiche azioni, in forza di una decisione della Commissione europea, per rispondere alla crisi, attraverso un preciso meccanismo di risposta alle crisi (art. 36 DSA);
  4. sottoporsi a revisioni indipendenti (almeno annuali) volti a valutare la conformità ai relativi obblighi (art. 37 DSA);
  5. assicurarsi che almeno un’opzione per ciascuno dei sistemi di raccomandazione sia non basata sulla profilazione se si avvalgono di sistemi di raccomandazione dei contenuti online (art. 38 DSA).
  6. compilare e rendere accessibile al pubblico (in una specifica sezione della loro interfaccia online) un registro contenente informazioni specifiche su contenuto della pubblicità, persona fisica o giuridica per conto della quale viene presentata la pubblicità, periodo nel quale è stata presentata la pubblicità etc.) se presentano pubblicità sulle loro interfacce online (art. 39 DSA);
  7. fornire al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, su loro richiesta, l’accesso ai dati necessari per monitorare e valutare la conformità al presente regolamento (art. 40 DSA);
  8. istituire una funzione di controllo della conformità indipendente dalle loro funzioni operative e composta da uno o più responsabili della conformità. Tale funzione di controllo della conformità dispone di autorità, status e risorse sufficienti per monitorare la conformità di tale fornitore al presente regolamento (art. 41 DSA);
  9. pubblicare le relazioni di cui all’articolo 15 DSA[1] che siano chiare e facilmente comprensibili sulle attività di moderazione dei contenuti svolte (art. 42 DSA);
  10. versare un contributo annuale, addebitato dalla Commissione, per lo svolgimento delle attività di vigilanza al momento della loro designazione a norma dell’articolo 33 (art. 43 DSA).

Entro quattro mesi dalla notifica della designazione di VLOPs e VLOSEs da parte della Commissione europea (dunque entro il 25 agosto 2023), i soggetti designati devono avere reso i loro sistemi, le loro risorse e i loro processi conformi al DSA e devono aver istituito un sistema indipendente di conformità.

Inoltre, i soggetti designati devono aver riferito alla Commissione la loro prima valutazione annuale del rischio ex art. 34 DSA, ossia una valutazione che analizza e valuta con diligenza gli eventuali rischi sistemici nell’Unione derivanti dalla progettazione o dal funzionamento del loro servizio e dei suoi relativi sistemi (compresi i sistemi algoritmici) o dall’uso dei loro servizi.

In proposito, è importante menzionare l’art. 24 (Obblighi di comunicazione trasparente per i fornitori di piattaforme online) paragrafo 2 DSA, il quale stabilisce che “entro il 17 febbraio 2023 e successivamente almeno una volta ogni sei mesi i fornitori pubblicano per ciascuna piattaforma online e ciascun motore di ricerca online, in una sezione disponibile al pubblico della loro interfaccia online, informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell’Unione, calcolato come media degli ultimi sei mesi e conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati di cui all’articolo 33, paragrafo 3, laddove gli atti delegati siano stati adottati”.

Attraverso tali informazioni, la Commissione ha potuto effettuare le opportune valutazioni per designare alcuni prestatori di servizi intermediari come VLOPs o VLOSEs.

dilaxia-wp-cloud-infrastructure

I ricorsi di Zalando e Amazon

Tuttavia, la pubblicazione dell’elenco delle VLOPs e dei VLOSEs da parte della Commissione europea non è stata accolta con favore da parte di tutti i diretti interessati.

Lo scorso giugno, ad esempio, l’e-commerce Zalando, designato dalla Commissione europea come Very Large Online Platform, ha presentato ricorso presso la Corte di Giustizia dell’Ue contro tale designazione. Secondo una nota dell’e-commerce di abbigliamento tedesco, la Commissione non ha utilizzato «criteri standardizzati o una metodologia chiara» per identificare le VLOP, realizzando una selezione «in modo casuale e disomogeneo».

Successivamente, anche la società Amazon ha contestato la sua qualifica di piattaforma online di dimensione molto grande. L’azienda capitanata da Jeff Bezos ha dichiarato, infatti, di non corrispondere alla descrizione fornita dal DSA di piattaforma online molto grande, pertanto, essa non dovrebbe essere designata come tale”.

Tuttavia, non sono ancora maturi i tempi affinché la Corte di Giustizia possa emettere una pronuncia in merito a tali ricorsi. Di conseguenza, le aziende ricorrenti sono tenute comunque a conformarsi alle disposizioni del Digital Services Act entro i termini previsti e a osservarne i relativi obblighi.

Conclusioni

Il Digital Services Act è un regolamento destinato a determinare una rivoluzione nell’ambito del panorama digitale, soprattutto nella lotta al contrasto alla disinformazione e fake news e nell’ambito, più in generale, della sicurezza online.

Tuttavia, non è da sottovalutare l’opposizione di alcune big tech all’obbligo loro imposto di adempiere alle disposizioni di tale regolamento, nonché le critiche mosse da alcuni partiti politici contro le presenti normative.

Non resta altro, dunque, che attendere i futuri sviluppi per appurare se i tempi per avere uno spazio online sicuro e trasparente siano maturi o se, al contrario, ci sia ancora da attendere.

 

NOTE

  1. Art. 15 DSA: I prestatori di servizi intermediari mettono a disposizione del pubblico, in un formato leggibile meccanicamente e in modo facilmente accessibile, almeno una volta all’anno, relazioni chiare e facilmente comprensibili sulle attività di moderazione dei contenuti svolte durante il periodo di riferimento.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 5